Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati - Eccepita inammissibilità del conflitto per omessa indicazione di uno specifico petitum e della pretesa fatta valere - Reiezione.
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto ai fini della corretta formulazione del petitum, è sufficiente qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di richiedere la decisione della Corte su un determinato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Nella specie la volontà del ricorrente appare manifestata in modo inequivoco, avendo egli espressamente richiesto una dichiarazione di "non spettanza" alla Camera del potere in contestazione, nonché l'annullamento della delibera parlamentare.
- In relazione alla ininfluenza della mancata indicazione di uno specifico petitum, v. citate sentenze n. 249/2006, nn. 164, 146 e 28/2005.