Sentenza 452/2006 (ECLI:IT:COST:2006:452)
Massima numero 30927
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
13/12/2006; Decisione del
13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati - Eccepita inammissibilità del conflitto per insufficiente descrizione delle opinioni del parlamentare, oggetto del procedimento penale a suo carico per vilipendio alla bandiera, e per omessa indicazione delle ragioni del conflitto - Reiezione.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati - Eccepita inammissibilità del conflitto per insufficiente descrizione delle opinioni del parlamentare, oggetto del procedimento penale a suo carico per vilipendio alla bandiera, e per omessa indicazione delle ragioni del conflitto - Reiezione.
Testo
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto il contenuto delle opinione espresse è stato testualmente riprodotto nell'atto introduttivo, così come pure sono stati esposte nel medesimo le ragioni di diritto del conflitto, contestando, in particolare, la valutazione dei presupposti dell'insindacabilità operata dalla Camera.
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto il contenuto delle opinione espresse è stato testualmente riprodotto nell'atto introduttivo, così come pure sono stati esposte nel medesimo le ragioni di diritto del conflitto, contestando, in particolare, la valutazione dei presupposti dell'insindacabilità operata dalla Camera.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
11/01/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte