Sentenza 452/2006 (ECLI:IT:COST:2006:452)
Massima numero 30928
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
13/12/2006; Decisione del
13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati - Eccepita sopravvenuta inammissibilità o improcedibilità del conflitto a seguito della sostituzione della norma penale concernente il delitto di vilipendio alla bandiera, contestato al parlamentare, con conseguente necessità di nuova valutazione, da parte dell'autorità giudiziaria, della sussistenza dell'interesse al ricorso - Reiezione.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati - Eccepita sopravvenuta inammissibilità o improcedibilità del conflitto a seguito della sostituzione della norma penale concernente il delitto di vilipendio alla bandiera, contestato al parlamentare, con conseguente necessità di nuova valutazione, da parte dell'autorità giudiziaria, della sussistenza dell'interesse al ricorso - Reiezione.
Testo
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ovvero improcedibilità, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto le modifiche, apportate al reato di vilipendio alla bandiera dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, appaiono irrilevanti ai fini della perdurante sussistenza dell'interesse al ricorso per conflitto di attribuzione. Inoltre, la valutazione circa la riconducibilità della condotta del soggetto agente nell'ambito della fattispecie incriminatrice è possibile solo in quanto il giudice possa valutare le dichiarazioni effettuate dal parlamentare, possibilità che la predetta deliberazione di insindacabilità della Camera preclude.
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ovvero improcedibilità, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto le modifiche, apportate al reato di vilipendio alla bandiera dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, appaiono irrilevanti ai fini della perdurante sussistenza dell'interesse al ricorso per conflitto di attribuzione. Inoltre, la valutazione circa la riconducibilità della condotta del soggetto agente nell'ambito della fattispecie incriminatrice è possibile solo in quanto il giudice possa valutare le dichiarazioni effettuate dal parlamentare, possibilità che la predetta deliberazione di insindacabilità della Camera preclude.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
11/01/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte