Sentenza 452/2006 (ECLI:IT:COST:2006:452)
Massima numero 30929
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  13/12/2006;  Decisione del  13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  30923  30924  30925  30926  30927  30928  30930


Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati - Atto introduttivo - Ordinanza anziché ricorso - Eccezione di irricevibilità - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Lamentata violazione del principio della «parità delle armi» per la mancata produzione del prescritto numero di copie dell'atto introduttivo - Insussistenza di pregiudizi per la controparte - Reiezione dell'eccezione.

Testo

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di irricevibilità dell'atto introduttivo, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati dal momento che non sussiste un principio di infungibilità delle forme del ricorso e dell'ordinanza ai fini dell'instaurazione del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri, non implicando l'utilizzazione della forma dell'ordinanza, di per sé, l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

- V., citate sentenze n. 193/2005 e n. 249/2006.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  11/01/2000  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 6