Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati - Atto introduttivo - Ordinanza anziché ricorso - Eccezione di irricevibilità - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Lamentata violazione del principio della «parità delle armi» per la mancata produzione del prescritto numero di copie dell'atto introduttivo - Insussistenza di pregiudizi per la controparte - Reiezione dell'eccezione.
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di irricevibilità dell'atto introduttivo, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati dal momento che non sussiste un principio di infungibilità delle forme del ricorso e dell'ordinanza ai fini dell'instaurazione del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri, non implicando l'utilizzazione della forma dell'ordinanza, di per sé, l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
- V., citate sentenze n. 193/2005 e n. 249/2006.