Sentenza 452/2006 (ECLI:IT:COST:2006:452)
Massima numero 30930
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  13/12/2006;  Decisione del  13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  30923  30924  30925  30926  30927  30928  30929


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di vilipendio alla bandiera ed ai colori nazionali - Deliberazione di insindacabilità da parte della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Venezia - Esclusione del nesso funzionale tra le dichiarazioni e la funzione parlamentare - Irrilevanza dell'attività di altri parlamentari appartenenti al medesimo gruppo - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

Testo

Non spettava alla Camera dei deputati adottare la deliberazione di insindacabilità dell'11 gennaio 2000 (con conseguente annullamento della stessa), con la quale è stato affermato che le dichiarazioni per le quali un deputato è imputato dinanzi al Tribunale di Venezia per il reato di vilipendio alla bandiera concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari. Infatti, le espressioni usate non trovano alcuna corrispondenza sostanziale con atti parlamentari svolti dal medesimo imputato, né possono avere rilievo - ai fini della riconducibilità delle dichiarazioni per cui pende il procedimento penale nell'ambito dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - le attività di altri parlamentari appartenenti al medesimo gruppo, poiché, se è vero che le guarentigie previste dall'art. 68 Cost. sono poste a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non si risolvono in privilegi personali dei deputati e dei senatori, tuttavia da ciò non può trarsi la conseguenza che esista una tale fungibilità tra i parlamentari iscritti allo stesso gruppo da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per le opinioni espresse al di fuori delle Camere. Infatti, l'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. si riferisce all'attività svolta personalmente dai singoli parlamentari e, dunque, non configura una sorta di insindacabilità di gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente ad un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al gruppo medesimo.

- Negli stessi termini v. sentenze n. 249/2006, n. 146/2005 e n. 347/2004.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  11/01/2000  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte