Gioco e scommesse - Rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse - Conseguimento della concessione «dello Stato italiano» - Necessità - Dedotta disparità di trattamento in danno dei titolari di concessioni rilasciate in un altro Stato dell'Unione europea, nonché asserita lesione della libertà di iniziativa economica - Prospettazione di dubbi in ordine alla compatibilità comunitaria delle norme interne censurate - Omessa motivazione in ordine all'applicabilità delle norme stesse nei giudizi principali - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui subordina il rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse al previo conseguimento della concessione «dello Stato italiano». Infatti, posto che le censure sollevate dai giudici rimettenti configurano, in sostanza, una questione di compatibilità comunitaria delle norme impugnate, non risulta adeguatamente motivata l'applicabilità delle disposizioni di diritto interno nei giudizi a quibus, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni.
- In relazione ai rapporti tra le norme dell'ordinamento interno e quelle dell'ordinamento comunitario e sulla possibilità di rimettere alla Corte costituzionale una questione di compatibilità comunitaria, v. citate sentenze n. 168/1991, n. 232/1989, n. 170/1984, n. 183/1973, n. 98/1965, ordinanze n. 536/1995 e n. 132/1990.