Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità di formulare la richiesta di patteggiamento nei dibattimenti in corso - Sospensione del dibattimento qualora l'imputato chieda termine, non inferiore ai quarantacinque giorni, per valutare l'opportunità di formulare la richiesta - Decorrenza del termine dalla prima udienza utile - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevole durata del processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, contestato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost., nella parte in cui consente all'imputato di chiedere un termine, non inferiore a quarantacinque giorni, per valutare l'opportunità di formulare richiesta di patteggiamento alla luce della nuova disciplina, con decorrenza dalla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge. Infatti, lo spatium deliberandi accordato all'imputato non può ritenersi manifestamente irrazionale né incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo, dovendo quest'ultimo essere contemperato con la tutela del diritto di difesa, che nella richiesta di patteggiamento trova una delle sue modalità di esercizio. Quanto al dedotto vulnus dell'art. 97 Cost., il principio del buon andamento non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale ma solo l'organizzazione degli uffici giudiziari.
- Sulla richiesta di patteggiamento quale modalità di esercizio del diritto di difesa, v., citate, sentenza n. 219/2004, ordinanze n. 91/2005 e n. 420/2004.
- Sul principio di buon andamento v., citate, sentenze n. 174/2005 e n. 5/2004, ordinanze n. 44/2006 e n. 94/2004.