Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Inapplicabilità della nuova disciplina in tema di patteggiamento «allargato» agli imputati di determinati reati, nonostante la pena edittale non sia di per sé ostativa al rito, nonché ai recidivi reiterati - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza nonché di parità di trattamento tra imputati di reati di analoga gravità - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., ove esclude l'applicazione della nuova disciplina sul patteggiamento c.d. allargato a determinati reati, la cui pena non sarebbe di per sé ostativa al rito, nonché ai recidivi reiterati. Infatti, il regime delle preclusioni, oggettive e soggettive, del patteggiamento "allargato" è frutto di scelta discrezionale e di per sé non arbitraria del legislatore che, nell'estendere l'ambito di operatività dell'istituto, ha ritenuto di dover considerare, in un'ottica di bilanciamento tra contrapposti interessi, sia i caratteri oggettivi del reato per cui si procede, sia le condizioni soggettive degli imputati, escludendo che, in certe ipotesi, le esigenze di economia processuale prevalgano su quella di un vaglio completo del fondamento dell'accusa. Inoltre, appare inconferente il raffronto sia con il patteggiamento "infrabiennale" (cui le preclusioni censurate non sono estese), essendo diverso, nei due casi, il livello della pena concordata, sia con il giudizio abbreviato, che è istituto nettamente differenziato sul piano delle connotazioni astratte e degli effetti pratici.
- V, conforme, sulle preclusioni di ordine soggettivo, l'ordinanza n. 421/2004, citata.
- V., citato, il precedente specifico di cui alla sentenza n. 219/2004.
- Sulla discrezionalità legislativa v., citate, sentenza n. 272/1997, ordinanze n. 481/1991 e n. 436/1987.
- Sull'inconferenza del raffronto con il giudizio abbreviato v., citata, sentenza n. 135/1995.