Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di amministrazione straordinaria cosiddetta «accelerata» - Esperibilità delle azioni revocatorie fallimentari in costanza di un programma di ristrutturazione dell'impresa - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto alla procedura di amministrazione straordinaria «ordinaria», escludente l'esperimento delle azioni revocatorie fallimentari quando sia perseguita la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa insolvente, nonché ingiustificato privilegio con effetto distorsivo della libera concorrenza fra imprese - Questioni identiche ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza delle questioni.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dall'art. 4-ter del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, contestato nella parte in cui consente l'esercizio delle azioni revocatorie ex artt. 49 e 91 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 in costanza di un programma di ristrutturazione dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria. Infatti, le censure mosse alla norma indicata sono del tutto coincidenti con quelle già esaminate e disattese nella sentenza n. 172 del 2006 e le considerazioni svolte, anche dalle parti private, non sono idonee a far pervenire la Corte a conclusioni diverse.
- V. i precedenti specifici richiamati, sentenza n. 172/2006 e ordinanza n. 409/2006.