Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di amministrazione straordinaria cosiddetta «accelerata» - Decorrenza dei termini di cui alla sezione III del capo III del Titolo secondo del r.d. n. 267 del 1942 dalla data di emanazione del decreto di ammissione dell'impresa alla procedura - Denunciata violazione del principio di eguaglianza rispetto al regime dell'amministrazione straordinaria «ordinaria» - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, aggiunto dall'art. 4-quater del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla legge 5 luglio 2004, n. 166, contestato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che i termini di cui alla sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. Infatti, la scelta di far decorrere il termine per le azioni revocatorie, a ritroso, dal decreto di ammissione in luogo che dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non è irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, poiché la procedura ex d.lgs. n. 270 del 1999 inizia con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, sentenza che, invece, nella procedura ex decreto-legge n. 347 del 2003, segue il decreto di ammissione.