Ordinanza 456/2006 (ECLI:IT:COST:2006:456)
Massima numero 30934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  13/12/2006;  Decisione del  13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  30932  30933


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di amministrazione straordinaria cosiddetta «accelerata» - Esercizio delle azioni revocatorie pur in presenza di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione dell'impresa - Possibilità per i soccombenti in revocatoria di far valere il corrispondente credito nei confronti della procedura in caso di approvazione del concordato - Esclusione, essendo la sentenza di approvazione produttiva di effetti rispetto ai soli creditori per titolo o causa anteriore all'apertura della procedura - Lamentata sostanziale espropriazione del credito - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, come rispettivamente modificato dall'art. 4-ter e sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, modificati dalla legge di conversione 5 luglio 2004, n. 166, contestato, in riferimento all'art. 42 Cost., nella parte in cui, stabilendo che, in caso di approvazione del concordato, la sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti dei creditori per titolo, fatto o causa anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, non consente al creditore che risulti soccombente a seguito dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare di far valere, ex art. 71 l. fall., nei confronti dell'assuntore, il suo credito, in quanto originato da un fatto posteriore all'apertura della procedura. E', infatti, principio giurisprudenziale incontroverso quello secondo il quale la revoca del pagamento elimina l'effetto estintivo dell'adempimento e, pertanto, non crea ex novo un credito, ma fa risorgere, insoddisfatto, il credito originario, con il suo carattere concorsuale, e, conseguentemente, rende applicabile l'art. 71 legge fall.

- Sulla dubbia pertinenza del parametro evocato v., citate, sentenze n. 401/1987 e n. 99/1976.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  23/12/2003  n. 347  art. 6  co. 1

legge  18/02/2004  n. 39  art.   co. 

decreto-legge  03/05/2004  n. 119  art. 4  co. 

legge  05/07/2004  n. 166  art.   co. 

decreto-legge  23/12/2003  n. 347  art. 4  co. 10

legge  18/02/2004  n. 39  art.   co. 

decreto-legge  03/05/2004  n. 119  art. 3  co. 

legge  05/07/2004  n. 166  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte