Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Credito da risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro - Azione diretta nei confronti della società assicuratrice del datore di lavoro e prededucibilità in ipotesi di fallimento - Esclusione secondo il diritto vivente - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1917, commi primo e secondo, del codice civile, 42, 46, comma primo, e 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui «non consentono al dipendente danneggiato da un infortunio sul lavoro per violazione del dovere di sicurezza azione diretta contro la compagnia assicuratrice del datore di lavoro, e quindi la prededuzione del credito in ipotesi di fallimento, posponendolo alla previa falcidia dei crediti della procedura». La questione sollevata - a prescindere dalla incompatibilità, non percepita dal rimettente, esistente tra prededuzione (la quale presuppone l'acquisizione del credito al fallimento) e azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore (la quale presuppone che il credito non sia compreso nella massa attiva) - è irrilevante nel giudizio a quo. Infatti, posto che tale giudizio ha quale unico possibile oggetto l'ammissione al passivo del credito azionato ex art. 93 o 101 della legge fallimentare ed il suo rango, non è in alcun modo rilevante una questione di azionabilità diretta, da parte del danneggiato, del suo credito risarcitorio nei confronti dell'assicuratore né, ancor meno, una questione di assimilabilità del credito da infortunio del fallito verso l'assicuratore (sottratto, perché "personale", alla massa attiva) al suo debito verso il danneggiato (che dovrebbe essere sottratto, viceversa, alla massa passiva).