Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Reati commessi dopo la pubblicazione e anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Devoluzione alla competenza del Giudice di pace a condizione che la notizia di reato non sia ancora stata iscritta - Dedotta violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del giudice naturale precostituito per legge e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Questione carente di descrizione dei fatti di causa e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 64, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui si afferma la competenza ratione temporis del Giudice di pace per i reati commessi dopo la pubblicazione e anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, purché a tale ultima data non sia ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato. Invero, il giudice a quo, da un lato, ha omesso la descrizione della fattispecie controversa, dall'altro, non specificando la data di commissione del fatto per cui si procede e la data di iscrizione della conseguente notizia di reato, è incorso in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.
- In relazione alla insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo nell'ordinanza di rimessione, vedi ordinanze citate nn. 55/2006 e 472/2005.