Ordinanza 460/2006 (ECLI:IT:COST:2006:460)
Massima numero 30885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
13/12/2006; Decisione del
13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Controversie tra soci e cooperative relative alla prestazione mutualistica - Devoluzione della competenza al giudice ordinario anziché al giudice del lavoro - Lamentato ingiustificato deteriore trattamento dei soci delle cooperative rispetto agli altri lavoratori subordinati, nonché dedotta violazione del principio di ragionevolezza, della tutela del lavoro, della retribuzione proporzionata e adeguata e del diritto di difesa - Ordinanza motivata con soggettivi giudizi di valore ed interpretazioni contraddittorie e con argomentazioni inidonee a giustificare il sindacato di costituzionalità in materia processuale - Manifesta inammissibilità della questione.
Procedimento civile - Controversie tra soci e cooperative relative alla prestazione mutualistica - Devoluzione della competenza al giudice ordinario anziché al giudice del lavoro - Lamentato ingiustificato deteriore trattamento dei soci delle cooperative rispetto agli altri lavoratori subordinati, nonché dedotta violazione del principio di ragionevolezza, della tutela del lavoro, della retribuzione proporzionata e adeguata e del diritto di difesa - Ordinanza motivata con soggettivi giudizi di valore ed interpretazioni contraddittorie e con argomentazioni inidonee a giustificare il sindacato di costituzionalità in materia processuale - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142, devolve al Tribunale ordinario le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica, sottraendole, in tal modo, al giudice del lavoro, al quale in precedenza erano attribuite. Infatti, le argomentazioni poste fondamento di detta questione - espressione, da un lato, di soggettivi giudizi di valore e, dall'altro, di interpretazioni talvolta contraddittorie, talvolta prive di qualsiasi capacità persuasiva - sono palesemente inidonee a giustificare un sindacato della Corte su una materia, quale quella processuale, nella quale il legislatore incontra, per costante giurisprudenza costituzionale, il solo limite della manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142, devolve al Tribunale ordinario le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica, sottraendole, in tal modo, al giudice del lavoro, al quale in precedenza erano attribuite. Infatti, le argomentazioni poste fondamento di detta questione - espressione, da un lato, di soggettivi giudizi di valore e, dall'altro, di interpretazioni talvolta contraddittorie, talvolta prive di qualsiasi capacità persuasiva - sono palesemente inidonee a giustificare un sindacato della Corte su una materia, quale quella processuale, nella quale il legislatore incontra, per costante giurisprudenza costituzionale, il solo limite della manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà.
- In relazione al sindacato della Corte costituzionale nella materia processuale, v. citata sentenza n. 155/1992.
Atti oggetto del giudizio
legge
14/02/2003
n. 30
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte