Ordinanza 462/2006 (ECLI:IT:COST:2006:462)
Massima numero 30891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  13/12/2006;  Decisione del  13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  30892


Titolo
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento - Mancata previsione di un termine maggiore per il ricorrente residente all'estero - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e lamentata violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo - Mancanza del requisito della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamene inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contestato, in rapporto agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il termine per la proposizione dell'opposizione avanti all'autorità amministrativa avverso il verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, non prevede un termine più lungo per il residente all'estero. Infatti, il giudizio a quo si svolge dinanzi all'autorità giudiziaria, che non deve fare applicazione della norma impugnata, concernente la diversa fattispecie dell'impugnazione dinanzi al prefetto.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 203  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte