Ordinanza 463/2006 (ECLI:IT:COST:2006:463)
Massima numero 30939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  13/12/2006;  Decisione del  13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Abrogazione ex nunc dei vincoli temporali stabiliti per la cessione degli alloggi da parte degli acquirenti e della subordinazione della cessione al pagamento al Comune di una somma nel caso di alienazione dell'immobile anteriormente al termine fissato nella convenzione - Cessazione dell'efficacia delle clausole contrattuali che riportano i detti divieti indipendentemente dalla data della stipula della convenzione - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di uguaglianza e della funzione sociale della proprietà - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Insufficienza del mero rinvio alle richieste della difesa - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 23, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, è del tutto carente della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, né può valere a colmare detta lacuna il mero rinvio alla richiesta della difesa di una delle parti, in quanto il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente.

- In relazione alla necessità di un'ordinanza di rimessione sufficientemente motivata, vedi ordinanze citate nn. 423 e 312/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge  17/02/1992  n. 179  art. 23  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte