Ordinanza 463/2006 (ECLI:IT:COST:2006:463)
Massima numero 30939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
13/12/2006; Decisione del
13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Abrogazione ex nunc dei vincoli temporali stabiliti per la cessione degli alloggi da parte degli acquirenti e della subordinazione della cessione al pagamento al Comune di una somma nel caso di alienazione dell'immobile anteriormente al termine fissato nella convenzione - Cessazione dell'efficacia delle clausole contrattuali che riportano i detti divieti indipendentemente dalla data della stipula della convenzione - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di uguaglianza e della funzione sociale della proprietà - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Insufficienza del mero rinvio alle richieste della difesa - Manifesta inammissibilità della questione.
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Abrogazione ex nunc dei vincoli temporali stabiliti per la cessione degli alloggi da parte degli acquirenti e della subordinazione della cessione al pagamento al Comune di una somma nel caso di alienazione dell'immobile anteriormente al termine fissato nella convenzione - Cessazione dell'efficacia delle clausole contrattuali che riportano i detti divieti indipendentemente dalla data della stipula della convenzione - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di uguaglianza e della funzione sociale della proprietà - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Insufficienza del mero rinvio alle richieste della difesa - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 23, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, è del tutto carente della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, né può valere a colmare detta lacuna il mero rinvio alla richiesta della difesa di una delle parti, in quanto il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente.
- In relazione alla necessità di un'ordinanza di rimessione sufficientemente motivata, vedi ordinanze citate nn. 423 e 312/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge
17/02/1992
n. 179
art. 23
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte