Corte dei conti - Rifiuto di rimborso di quote d'imposta inesigibili - Ricorso dell'esattore di ente impositore - Notifica all'amministrazione interessata e comunicazione alla stessa del decreto di fissazione d'udienza e del deposito di documenti da parte del ricorrente - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa nonché dei principi del contraddittorio e della parità delle parti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi. Il giudizio avverso il rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili cui dette norme si riferiscono, volto a definire la contestazione sorta su una partita di conto fra l'esattore e l'amministrazione finanziaria, non rientra nello schema generale dei giudizi contabili, nei quali il pubblico ministero interviene a tutela sia dell'ordinamento e degli interessi della collettività sia degli interessi concreti e particolari dei singoli e delle amministrazioni pubbliche: qui, infatti, l'azione è esercitata nel proprio esclusivo interesse dall'esattore, che è solo uno dei soggetti del rapporto contabile, mentre l'amministrazione finanziaria, che è l'altro soggetto, resta fuori dal processo. Questa diversità di trattamento contrasta con il diritto di difesa e con il principio del contraddittorio e della parità delle parti, ex artt. 24 e 111, secondo comma, Cost..
- La medesima questione era stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 65/1992 e manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 217/1992, citate.
- Sull'intervento del pubblico ministero nei giudizi contabili, v., citata, sentenza n. 104/1989.