Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Ricorso della Regione Sardegna in relazione ad una sentenza della Corte di cassazione - Eccepita inammissibilità del ricorso per tardività - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione fra Enti promosso dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dello Stato in relazione alla sent. n. 16889 del 24 luglio 2006 della Corte di Cassazione, eccezione fondata sulla supposta tardività del ricorso, notificato oltre i sessanta giorni stabiliti dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953, che sarebbero dovuti decorrere dalla pubblicazione della sentenza e non dalla successiva notificazione. In realtà, se la notificazione o la pubblicazione o la conoscenza dell'atto impugnato devono essere riferite agli organi legittimati a proporre ricorso (per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei ministri e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale), risulta dalla stessa sentenza impugnata che parte del giudizio dinanzi alla Cassazione non è stata la Regione, ma il Consiglio Regionale, con la conseguenza che non si può affermare che la Regione abbia avuto "conoscibilità legale" della sentenza in quanto parte del giudizio nel quale la stessa è stata emessa, avendone avuto effettiva conoscenza solo con la notificazione. Donde il rispetto del termine di sessanta giorni prescritto dalla legge n. 87 del 1953.
- V., citata, sentenza n. 82/1958.