Sentenza 14/2023 (ECLI:IT:COST:2023:14)
Massima numero 45312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  01/12/2022;  Decisione del  01/12/2022
Deposito del 09/02/2023; Pubblicazione in G. U. 15/02/2023
Massime associate alla pronuncia:  45310  45311  45313


Titolo
Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Prevenzione anti SARS-CoV-2 per il personale sanitario - Previsione dell'obbligo vaccinale e della sospensione dall'esercizio della professione in caso di inadempimento - Denunciata violazione del diritto alla salute - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 230003).

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, che introduce l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006 e la sospensione dall'esercizio della professione in caso di inadempimento. Il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato, a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. Da un lato, infatti, le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale (attestate dalla dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020) erano gravi e imprevedibili; dall'altro, la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale appare suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita. Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, nei cui confronti l'obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività. La misura deve ritenersi anche non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate, dal momento che l'effettuazione periodica di test diagnostici avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, senza che l'esito del test sia immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione. Va altresì rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta del legislatore - che non riveste natura sanzionatoria - risulta quindi calibrata; né può sostenersi la mancata adozione di misure di mitigazione e di precauzione ad accompagnamento dell'obbligo vaccinale. Tali doglianze - che, peraltro, meritano attenta considerazione anche in sede legislativa - non tengono conto, quanto al primo profilo, che di norma la pratica vaccinale in Italia compete ai medici vaccinatori, adeguatamente formati e che assumono la decisione di procedere o meno con la vaccinazione dell'interessato. Quanto al secondo, nella pratica l'anamnesi pre-vaccinale è possibile stabilire la presenza di eventuali controindicazioni o di precauzioni rispetto alla vaccinazione, impregiudicato il diritto a un indennizzo in caso di eventi avversi comunque riconducibili al vaccino, e ferma la responsabilità civile di cui all'art. 2043 cod. civ. per l'ipotesi in cui il danno ulteriore sia imputabile a comportamenti colposi attinenti alle concrete misure di attuazione o addirittura alla materiale esecuzione del trattamento stesso. (Precedenti: S. 171/2022 - mass. 44917; S. 37/20214 - mass. 3651; S. 137/2019 - mass. 41748; S. 268/2017 - mass. 40636).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/04/2021  n. 44  art. 4  co. 1

decreto-legge  01/04/2021  n. 44  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte