Regione Sardegna - Consiglio regionale - Disciplina delle ineleggibilità e incompatibilità - Sentenza della Corte di cassazione dichiarativa della decadenza di un consigliere regionale eletto in situazione di incompatibilità secondo la legge statale - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata violazione delle norme dello Statuto regionale in tema di ineleggibilità ed incompatibilità, per l'introduzione di una non prevista causa di incompatibilità - Lamentata esorbitanza dai limiti del potere giurisdizionale - Inammissibilità del ricorso - Assorbimento della istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra Enti sollevato dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dello Stato, in relazione alla sent. n. 16889 del 24 luglio 2006 della Corte di Cassazione, poiché la Regione ha denunciato dei semplici errores in iudicando. Infatti, nella sentenza impugnata, la Cassazione è giunta alla conclusione dell'applicabilità, in via sussidiaria, nel territorio della Sardegna, della disciplina delle ineleggibilità e delle incompatibilità di cui alla legge statale n. 154 del 1981, in forza di un ragionamento giuridico che si avvale degli ordinari criteri interpretativi, ed il suo percorso interpretativo si colloca nel solco del combinato disposto degli artt. 15, 17 e 57 dello Statuto e dell'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2: in particolare, secondo la Cassazione, l'art. 57 dello Statuto, che consente l'applicazione della legge statale se e fino a quando la Regione non abbia legiferato nelle materie di sua competenza, deve essere letto in funzione della esigenza costituzionale di completezza del regime di disciplina dell'accesso alle cariche elettive; inoltre, l'art. 3 della legge n. 2 del 2001 non rinvierebbe alla legge statale solo per quanto concerne il procedimento elettorale, ma per l'intera disciplina della elezione del consigli regionali, compresi, pertanto, i profili di ineleggibilità alla carica e di incompatibilità della stessa con altri uffici. Pertanto, non è dato addebitare alla sentenza di aver travalicato i "limiti logici" del criterio dell'interpretazione adeguatrice e di aver condotto un'indagine improntata a mere considerazioni di "opportunità".
- V., citate, sentenze n. 29/2003 e n. 85/1988.
- V., citata dalla Regione ricorrente, sentenza n. 232/2006.