Previdenza e assistenza - Pensioni INPS - Assicurazione facoltativa 'ex' r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 - Rivalutazione dei contributi versati - Limitazione al 1° gennaio 2001 della decorrenza degli incrementi pensionistici per i ratei maturati - Eccepita irrilevanza della questione - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza nel giudizio a quo, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contestato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui, in relazione alla rivalutazione dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa ex Titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, prevede la decorrenza solo dal 1° gennaio 2001 degli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Infatti, l'oggetto del giudizio a quo non è, come affermato dall'INPS resistente, una rendita vitalizia già liquidata all'assicurata, rispetto alla quale non potrebbe prospettarsi la questione del mancato adeguamento del valore nominale dei contributi, bensì la pensione di vecchiaia, con conseguente rilevanza di tale rivalutazione.