Sentenza 3/2007 (ECLI:IT:COST:2007:3)
Massima numero 30946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  08/01/2007;  Decisione del  08/01/2007
Deposito del 19/01/2007; Pubblicazione in G. U. 24/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  30945  30947


Titolo
Previdenza e assistenza - Pensioni INPS - Assicurazione facoltativa 'ex' r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 - Rivalutazione dei contributi versati - Limitazione al 1° gennaio 2001 della decorrenza degli incrementi pensionistici per i ratei maturati - Eccepita inammissibilità basata su precedente decisione della Corte sul medesimo oggetto - Reiezione.

Testo

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contestato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che gli aumenti dei trattamenti pensionistici conseguenti alla rivalutazione dei contributi versati alla cassa "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, decorrano dal 1° gennaio 2001 e non dal momento della percezione del trattamento pensionistico. Non è, infatti, condivisibile l'argomentazione secondo cui l'omessa previsione degli aumenti dei trattamenti pensionistici per il periodo antecedente al 1° gennaio 2001 sarebbe una lacuna legislativa già compresa nella questione decisa con la sent. n. 78/1993, in quanto quest'ultima ha riguardato l'art. 9 della legge n. 389 del 1963, ossia un precetto del tutto distinto da quello oggi contestato.

- V., citata, sentenza n. 78/1993.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 69  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 1

Altri parametri e norme interposte