Previdenza e assistenza - Pensioni INPS - Assicurazione facoltativa 'ex' r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 - Rivalutazione dei contributi versati - Limitazione al 1° gennaio 2001 della decorrenza degli incrementi pensionistici per i ratei maturati - Eccepita inammissibilità basata su precedente decisione della Corte sul medesimo oggetto - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contestato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che gli aumenti dei trattamenti pensionistici conseguenti alla rivalutazione dei contributi versati alla cassa "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, decorrano dal 1° gennaio 2001 e non dal momento della percezione del trattamento pensionistico. Non è, infatti, condivisibile l'argomentazione secondo cui l'omessa previsione degli aumenti dei trattamenti pensionistici per il periodo antecedente al 1° gennaio 2001 sarebbe una lacuna legislativa già compresa nella questione decisa con la sent. n. 78/1993, in quanto quest'ultima ha riguardato l'art. 9 della legge n. 389 del 1963, ossia un precetto del tutto distinto da quello oggi contestato.
- V., citata, sentenza n. 78/1993.