Sentenza 3/2007 (ECLI:IT:COST:2007:3)
Massima numero 30947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  08/01/2007;  Decisione del  08/01/2007
Deposito del 19/01/2007; Pubblicazione in G. U. 24/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  30945  30946


Titolo
Previdenza e assistenza - Pensioni INPS - Assicurazione facoltativa 'ex' r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 - Rivalutazione dei contributi versati - Limitazione al 1° gennaio 2001 della decorrenza degli incrementi pensionistici per i ratei maturati - Ragionevole limitazione del principio di adeguamento del valore nominale dei contributi pensionistici in ragione delle disponibilità finanziarie dell'ente previdenziale - Garanzia di corrispondenza, de futuro , del valore dei contributi versati agli incrementi del costo della vita - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contestato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui, in relazione alla rivalutazione dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa ex Titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e alla rivalutazione dei contributi versati alla cassa "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, prevede la decorrenza dal 1° gennaio 2001 degli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. La ragionevolezza della norma deve essere valutata in relazione all'intervento legislativo complessivo, nel quale la decorrenza degli incrementi dei ratei di pensione rappresenta uno solo degli aspetti da esaminare, insieme al criterio di adeguamento del valore nominale del contributi e all'estensione temporale del periodo per il quale è stata imposta la sua applicazione: sotto questo profilo, le opzioni del legislatore sono tali da consentire, per il futuro, la piena corrispondenza del valore dei contributi versati agli incrementi del costo della vita, con innegabile vantaggio per gli iscritti all'assicurazione facoltativa e alla "Mutualità pensioni". La gravosità per l'erario di tali scelte e la necessità del legislatore di tener conto del quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie rendono non irragionevole la fissazione al 1° gennaio 2001 della decorrenza degli incrementi pensionistici, limitazione adeguatamente controbilanciata dal vantaggioso coefficiente di rivalutazione adottato e dall'estensione del periodo coperto dalla rivalutazione.

- Sulla incostituzionalità dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, v., citata, sentenza n. 141/1989.

- Sulla incostituzionalità dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389, v., citata, sentenza n. 78/1993.

- Sulla discrezionalità legislativa in tema di determinazione del sistema di indicizzazione della base di computo dei trattamenti pensionistici, v., citata, sentenza n. 265/1992.

- Sulla necessità per il legislatore di tener conto del quadro della politica economica generale v, citate, sentenza n. 226/1993 e ordinanza n. 202/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 69  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte