Ordinanza 4/2007 (ECLI:IT:COST:2007:4)
Massima numero 30949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  08/01/2007;  Decisione del  08/01/2007
Deposito del 19/01/2007; Pubblicazione in G. U. 24/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  30948


Titolo
Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Attivazione di tale misura e compimento dei singoli atti gestionali - Mancata subordinazione al consenso o, comunque, mancata previsione di efficacia paralizzante del dissenso dell'interessato - Asserita lesione della dignità umana e della relativa sfera di libertà giuridica - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 cod. civ., nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, contestati, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non subordinano al consenso dell'interessato l'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno ed il compimento dei singoli atti gestionali, o comunque non attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso. In realtà, l'art. 407 cod. civ. attribuisce chiaramente al giudice anche il potere di non procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell'interessato, ove ritenga tale dissenso giustificato e prevalente su ogni altra considerazione.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 407  co. 

codice civile    n.   art. 410  co. 

legge  09/01/2004  n. 6  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte