Ordinanza 5/2007 (ECLI:IT:COST:2007:5)
Massima numero 30950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  08/01/2007;  Decisione del  08/01/2007
Deposito del 19/01/2007; Pubblicazione in G. U. 24/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  31052


Titolo
Processo civile - Impugnazioni - Atto di citazione in appello - Notificazione al procuratore costituito dell'appellato, ove non domiciliato, effettuata presso la cancelleria del giudice di primo grado - Denunciata violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti - Eccezione di inammissibilità per omessa notifica dell'ordinanza di rimessione alla parte appellata nel giudizio 'a quo' - Reiezione.

Testo

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e dell'art. 330 cod. proc. civ., censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal momento che l'ordinanza di rimessione è stata notificata a tutte le parti in causa, compresa quella non costituita.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte