Processo civile - Impugnazioni - Atto di citazione in appello - Notificazione al procuratore costituito dell'appellato, ove non domiciliato, effettuata presso la cancelleria del giudice di primo grado - Asserita irragionevole compressione dell'effettività del diritto di difesa e violazione del principio della parità delle parti nel contraddittorio - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e dell'art. 330 cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che l'atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori dalla circoscrizione di quel Tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa. Infatti, la prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito rappresenta una scelta ragionevole, perché funzionale a un più immediato e agevole espletamento delle formalità di notificazione, e la mancata elezione non impedisce il diritto di difesa, perché l'avvocato ben può, con l'ordinaria diligenza, informarsi presso la cancelleria e ritirare l'atto, considerato, tra l'altro, che tale forma di notifica consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al difensore dalle norme impugnate ed è quindi a lui imputabile.
- Sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, v., citata, ordinanza n. 231/2002.
- Sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., v., ordinanza n. 62/1985.