Sentenza 14/2023 (ECLI:IT:COST:2023:14)
Massima numero 45313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  01/12/2022;  Decisione del  01/12/2022
Deposito del 09/02/2023; Pubblicazione in G. U. 15/02/2023
Massime associate alla pronuncia:  45310  45311  45312


Titolo
Salute (Tutela della) - Consenso informato - Condizione di liceità di ogni trattamento sanitario - Necessità di salvaguardare il diritto fondamentale all'autodeterminazione - Condizioni - Libertà e consapevolezza della scelta (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto il trattamento sanitario obbligatorio della vaccinazione anti COVID-19). (Classif. 230002).

Testo

Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della CDFUE. Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell'art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione della sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come conv., nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l'altro a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione, la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/04/2021  n. 44  art. 4  co. 

legge  22/12/2017  n. 219  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 2  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 3