Processo penale - Astensione e ricusazione - Incompatibilità del giudice che abbia già preso cognizione, in sede civile, di atti e documenti presenti nel fascicolo penale - Omessa previsione - Omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 36 del codice di procedura penale, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono tra le cause dell'astensione e/o ricusazione del giudice anche l'ipotesi in cui lo stesso abbia già preso visione e cognizione in sede civile di atti e documenti presenti nel fascicolo penale. Infatti, il giudice rimettente si limita a dare atto della proposizione di una eccezione di illegittimità costituzionale da parte dell'imputato e della posizione del pubblico ministero al riguardo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine ad essa. Inoltre, la questione è priva di rilevanza nel giudizio a quo, dato che il rimettente si è già pronunciato sulla richiesta di astensione e non risulta proposta, nel medesimo giudizio, alcuna istanza di ricusazione.
- In relazione alla manifesta inammissibilità delle questioni prive di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, v. citate, ex multis, ordinanze nn. 278/2006 e 423/2005.