Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Redazione del verbale in forma riassuntiva anche in ipotesi di assunzione di testimonianza - Lamentata mancata previsione della possibilità di riproduzione integrale - Asserita violazione del principio di uguaglianza e di razionalità, lesione del diritto di difesa e dei principi del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, del giusto processo e della ragionevole durata del processo - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel procedimento davanti al giudice di pace, il verbale di udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva. Infatti, la questione risulta posta sulla base dell'erroneo presupposto interpretativo, posto che la norma censurata, prevedendo, come regola, la possibilità di redigere il verbale di udienza in forma riassuntiva, non esclude il potere del giudice di pace - in presenza di particolari situazioni - di redigere tale verbale con i mezzi di "riproduzione meccanica", e il rimettente non ha fornito alcuna indicazione sulle ragioni per le quali la norma impugnata debba essere interpretata nel senso enunciato nell'ordinanza.
- In relazione alla manifesta infondatezza delle questioni fondate su un erroneo presupposto interpretativo, v., citate, ordinanze nn. 118, 54 e 1/2005.