Processo penale - Udienza preliminare - Avviso di fissazione dell'udienza - Contenuto - Mancata previsione, a pena di nullità, dell'avvertimento circa la facoltà dell'imputato di richiedere i riti alternativi - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe nonché lesione del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 419 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che egli ha la facoltà di richiedere i riti alternativi del giudizio abbreviato e del patteggiamento, previsti dagli artt. 438 e 444 del medesimo codice. Infatti, con riferimento ad analoghe questioni, la Corte, ha ripetutamente affermato che l'omessa previsione dell'avvertimento circa la facoltà di chiedere i riti alternativi nell'avviso dell'udienza preliminare non viola gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'informazione è comunque assicurata dalla presenza obbligatoria e dall'assistenza del difensore, essendo il termine di decadenza dalla menzionata facoltà posto all'interno di un'udienza a partecipazione necessaria, sia essa dibattimentale o preliminare. Neppure la medesima disposizione viola l'art. 111 Cost., atteso che il diritto di difesa va inteso anche come possibilità di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore, e che tale diritto risulta violato in ogni caso in cui, ai fini dell'esercizio di facoltà processuali - come quella in esame - che comportano «la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle specifiche competenze professionali del difensore», venga posto soltanto all'imputato e non anche al difensore, un termine di decadenza decorrente dalla notificazione dell'atto processuale.
- In relazione alla mancata previsione della facoltà di richiedere i riti alternativi nell'avviso di udienza preliminare v., citate, ordinanza n. 309/2005 e, tra le molte, ordinanze nn. 56, 55 e 11/2004; sentenza n. 497/1995; in relazione al giudizio immediato, v., citata, sentenza n. 148/2004.
- Sul concetto di difesa tecnica v., citata, sentenza n. 120/2002.