Istruzione pubblica - Graduatorie permanenti provinciali - Prevista attribuzione di un punteggio doppio per il servizio prestato in scuole di ogni ordine e grado nei comuni di montagna - Successiva previsione della applicabilità della valutazione privilegiata a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004 - Lamentata violazione dei principi dell'affidamento e di certezza del diritto, per l'applicazione retroattiva della normativa censurata, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-nonies, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, dettando interpretazione autentica del punto B.3), lettera h), della tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, allegata al medesimo decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini dell'attribuzione del punteggio raddoppiato per il servizio prestato in sede scolastica collocata sopra i seicento metri nell'ambito di comune di montagna, prende in considerazione il servizio reso a partire dall'anno scolastico 2003-2004 e, cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore del meccanismo premiale. Infatti, la norma, delimitando ad un anno la considerazione del servizio prestato, non incide su situazioni ormai definite e, di conseguenza, non lede il principio di tutela dell'affidamento del cittadino; inoltre, in tema di sperequazioni nell'inserimento in graduatoria permanente, il collocamento in graduatoria e la conservazione di una posizione nella stessa sono mere aspettative, e i concorrenti non possono vantare né un diritto alla stabilità della disciplina, né un diritto a sfruttarne i mutamenti, spettando al legislatore stabilire e modificare i criteri di valutazione dei titoli per perseguire interessi generali.
- Sul principio di tutela dell'affidamento del cittadino, v., citate, sentenze n. 409/2005, n. 446/2002, n. 822/1988, n. 210/1971.
- Sulla natura di mera aspettativa della conservazione del posto in graduatoria v., citata, sentenza n. 168/2004.