Istruzione pubblica - Graduatorie permanenti provinciali - Prevista attribuzione di un punteggio doppio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna - Mancata limitazione del beneficio al servizio prestato nelle scuole elementari pluriclasse - Inidoneità del criterio altimetrico per l'attribuzione di benefici - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo il paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, allegata al medesimo decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse. La norma, prevedendo il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, riconosce il meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico e così contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost.: in primo luogo, tale criterio non basta per distinguere la posizione di chi insegna in scuole di montagna rispetto alla generalità degli insegnanti, poiché il mero dato orografico, se non ancorato alle condizioni dell'insegnamento, non è in grado di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio, mentre, viceversa, il servizio prestato nelle scuole pluriclasse rappresenta idoneo elemento di differenziazione, poiché si ancora all'effettiva gravosità dell'impegno didattico, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni appartenenti a classi diverse. E', inoltre, violato, anche il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché il maggior punteggio così attribuito prescinde dall'esperienza didattica e, quindi, dai profili di merito che devono essere alla base del reclutamento dei docenti.
- Sulla inidoneità del solo criterio altimetrico, v., citate, sentenze n. 254/1989 e n. 370/1985.