Sentenza 15/2023 (ECLI:IT:COST:2023:15)
Massima numero 45316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  01/12/2022;  Decisione del  01/12/2022
Deposito del 09/02/2023; Pubblicazione in G. U. 15/02/2023
Massime associate alla pronuncia:  45317  45318  45319  45320


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessità di una motivazione esplicita del rimettente, qualora il vizio risulti evidente o sia sollevata la relativa eccezione nel giudizio principale - Difetto ictu oculi - Inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni sollevate dal giudice amministrativo aventi ad oggetto gli effetti dell'inadempimento degli obblighi vaccinali anti COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). (Classif. 112005).

Testo

Il difetto di giurisdizione del giudice a quo determina l'inammissibilità delle questioni, per difetto di rilevanza, quando sia palese e rilevabile ictu oculi. Qualora sussista l'evidenza del vizio, o nel giudizio a quo siano state sollevate specifiche eccezioni a riguardo, è richiesta al giudice rimettente una motivazione esplicita, rispetto alla quale spetta alla Corte costituzionale una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza delle questioni. (Precedenti: S. 79/2022 - mass. 44631; S. 65/2021 - mass. 43779; S. 57/2021 - mass. 43757; S. 267/2020 - mass. 43083; S. 99/2020 - mass. 42517; S. 24/2020 - mass. 42453; S. 189/2018 - mass. 40297; S. 52/2018 - mass. 39921; S. 269/2016 - mass. 39347; S. 106/2013; S. 179/1999).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lombardia in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, che prevede, in caso di inadempimento degli obblighi vaccinali anti COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, l'immediata sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, con sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati. Il rimettente ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, pur rientrando il rapporto di lavoro dedotto nel giudizio a quo nell'ambito dell'impiego pubblico privatizzato, il petitum sostanziale della controversia contesta l'effetto legale automatico conseguente all'inadempimento dell'obbligo vaccinale, ovvero l'immediata sospensione dal servizio senza la previsione di una retribuzione, ancorché ridotta, e senza l'attribuzione di adeguate misure di sostegno, pertanto configurandosi una situazione soggettiva di interesse legittimo del privato. La motivazione non supera il vaglio della non implausibilità richiesto per la verifica della rilevanza. Come riconosciuto dallo stesso TAR rimettente, i provvedimenti in questione sono stati emessi nell'ambito di un rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale la giurisdizione spetta, in via generale, al giudice ordinario, in particolare qualora la domanda del dipendente pubblico, individuata sulla base del petitum sostanziale in funzione della causa petendi, miri alla tutela di posizioni giuridiche soggettive afferenti al rapporto di lavoro, asseritamente violate da atti illegittimi, tra cui un atto di sospensione dal servizio).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/04/2021  n. 44  art. 4  co. 5

legge  28/05/2021  n. 76  art.   co. 

decreto-legge  26/11/2021  n. 172  art. 1  co. 1

legge  21/01/2022  n. 3  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte