Sentenza 12/2007 (ECLI:IT:COST:2007:12)
Massima numero 30961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
10/01/2007; Decisione del
10/01/2007
Deposito del 26/01/2007; Pubblicazione in G. U. 31/01/2007
Titolo
Ambiente - Rifiuti - Regione Sardegna - Divieto di smaltimento di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale - Eccepita inammissibilità della questione perché sollevata in maniera perplessa - Reiezione.
Ambiente - Rifiuti - Regione Sardegna - Divieto di smaltimento di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale - Eccepita inammissibilità della questione perché sollevata in maniera perplessa - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, agli artt. 5, 11, 18 e 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché all'art. 41 della Costituzione, va respinta l'eccepita inammissibilità della questione perché sollevata in maniera perplessa. Difatti, dall'esame dell'ordinanza di rimessione emerge con chiarezza che il giudice a quo ritiene la norma censurata inconciliabile con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale formatasi sulla specifica tematica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
24/04/2001
n. 6
art. 6
co. 19
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 5
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 11
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 18
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 26