Sentenza 12/2007 (ECLI:IT:COST:2007:12)
Massima numero 30961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  10/01/2007;  Decisione del  10/01/2007
Deposito del 26/01/2007; Pubblicazione in G. U. 31/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  30960  30962  30963  30964


Titolo
Ambiente - Rifiuti - Regione Sardegna - Divieto di smaltimento di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale - Eccepita inammissibilità della questione perché sollevata in maniera perplessa - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, agli artt. 5, 11, 18 e 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché all'art. 41 della Costituzione, va respinta l'eccepita inammissibilità della questione perché sollevata in maniera perplessa. Difatti, dall'esame dell'ordinanza di rimessione emerge con chiarezza che il giudice a quo ritiene la norma censurata inconciliabile con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale formatasi sulla specifica tematica.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  24/04/2001  n. 6  art. 6  co. 19

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  05/02/1997  n. 22  art. 5  

decreto legislativo  05/02/1997  n. 22  art. 11  

decreto legislativo  05/02/1997  n. 22  art. 18  

decreto legislativo  05/02/1997  n. 22  art. 26