Sentenza 12/2007 (ECLI:IT:COST:2007:12)
Massima numero 30963
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
10/01/2007; Decisione del
10/01/2007
Deposito del 26/01/2007; Pubblicazione in G. U. 31/01/2007
Titolo
Ambiente - Rifiuti - Regione Sardegna - Divieto di smaltimento di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale - Eccepita inammissibilità della questione per sopravvenuta abrogazione della normativa statale di principio asseritamente violata - Reiezione.
Ambiente - Rifiuti - Regione Sardegna - Divieto di smaltimento di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale - Eccepita inammissibilità della questione per sopravvenuta abrogazione della normativa statale di principio asseritamente violata - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, agli artt. 5, 11, 18 e 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché all'art. 41 della Costituzione, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per sopravvenuta abrogazione della normativa statale di principio asseritamente violata, in quanto se l'intero decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è stato espressamente abrogato a seguito della entrata in vigore dell'art. 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve tuttavia rilevarsi che il contenuto dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 - individuato dal rimettente quale principio fondamentale violato - è stato trasfuso, con corrispondenza sostanziale, nel vigente art. 182, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale, non diversamente dalla previgente disposizione, prevede per i soli rifiuti urbani non pericolosi il divieto di smaltimento al di fuori della Regione ove gli stessi sono stati prodotti.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, agli artt. 5, 11, 18 e 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché all'art. 41 della Costituzione, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per sopravvenuta abrogazione della normativa statale di principio asseritamente violata, in quanto se l'intero decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è stato espressamente abrogato a seguito della entrata in vigore dell'art. 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve tuttavia rilevarsi che il contenuto dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 - individuato dal rimettente quale principio fondamentale violato - è stato trasfuso, con corrispondenza sostanziale, nel vigente art. 182, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale, non diversamente dalla previgente disposizione, prevede per i soli rifiuti urbani non pericolosi il divieto di smaltimento al di fuori della Regione ove gli stessi sono stati prodotti.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
24/04/2001
n. 6
art. 6
co. 19
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 5
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 11
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 18
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 26