Ambiente - Rifiuti - Regione Sardegna - Divieto di smaltimento di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale - Contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale di non applicazione del criterio dell'autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani ordinari ai rifiuti speciali pericolosi - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento della censura residua.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, nella parte in cui, nel fare «divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale», non esclude dall'applicabilità del divieto i rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi. Poiché la censurata disposizione, operando un'indiscriminata assimilazione di ogni genere di rifiuto di origine extraregionale, ne vieta globalmente l'ingresso nel territorio regionale, anche se finalizzato allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, ne deriva il suo contrasto con il principio fondamentale rilevabile nella legislazione dello Stato, secondo il quale il principio dell'autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani ordinari non si applica alle tipologie di rifiuti speciali pericolosi. Resta assorbito l'ulteriore profilo di censura.
- In tema di smaltimento di rifiuti pericolosi e speciali, v. citate sentenze n. 505/2002, n. 335/2001 e n. 281/2000.