Corte costituzionale - Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Ricorso proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati - Intervento delle persone offese costituite parte civile spiegato oltre il prescritto termine perentorio - Inammissibilità.
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 12 aprile 2005 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di diffamazione a mezzo stampa, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento delle persone offese, in quanto il relativo atto è stato depositato tardivamente, cioè oltre i termini previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, termini, cui va riconosciuta, secondo la costante giurisprudenza della Corte, natura perentoria, data l'esigenza che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi.
- In relazione alla tardività dell'intervento, v., citata, sentenza n. 417/1999.
- In relazione alla natura perentoria del termine, v., per tutte, citata sentenza n. 316/2006.