Circolazione stradale - Infrazione del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato - Trattamento sanzionatorio in caso di più violazioni della stessa disposizione - Possibilità, per il giudice, di applicare un'unica sanzione, sia pure aumentata fino al triplo - Mancata previsione - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, non consente al giudice, in caso di più violazioni della stessa disposizione, di irrogare una sola sanzione sia pure aumentata fino al triplo. Infatti, la contiguità temporale tra gli accertamenti eseguiti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell'applicazione, nella fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata.
- In relazione alla manifesta infondatezza delle questioni fondate su un erroneo presupposto interpretativo, v., citate, ordinanze nn. 118, 54 e 1/2005.