Ordinanza 15/2007 (ECLI:IT:COST:2007:15)
Massima numero 30969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  10/01/2007;  Decisione del  10/01/2007
Deposito del 26/01/2007; Pubblicazione in G. U. 31/01/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Azioni esecutive dei creditori, mutuatari della cassa depositi e prestiti, nei confronti degli enti costruttori di case popolari ed economiche (IACP) - Esperibilità subordinata al preventivo nulla-osta del Ministro per i lavori pubblici (ora Assessore regionale ai lavori pubblici) - Dedotta violazione dei principi di uguaglianza e di effettività della funzione giurisdizionale - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui subordina l'esercizio dell'azione esecutiva nei confronti degli entri costruttori di case popolari, al preventivo rilascio di nulla-osta amministrativo. Invero, il giudice a quo non ha indicato nell'ordinanza i termini e i motivi della rimessione essendosi limitato ad affermare apoditticamente che il citato art. 80 «trova applicazione [....] indipendentemente dall'esistenza di mutui o contributi statali concessi in favore dell'I.A.C.P.», senza motivare in alcun modo le ragioni di tali conclusioni e senza neppure descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame.



Atti oggetto del giudizio

regio decreto  28/04/1938  n. 1165  art. 80  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte