Edilizia e urbanistica - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Azioni esecutive dei creditori, mutuatari della cassa depositi e prestiti, nei confronti degli enti costruttori di case popolari ed economiche (IACP) - Esperibilità subordinata al preventivo nulla-osta del Ministro per i lavori pubblici (ora Assessore regionale ai lavori pubblici) - Dedotta violazione dei principi di uguaglianza e di effettività della funzione giurisdizionale - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui subordina l'esercizio dell'azione esecutiva nei confronti degli entri costruttori di case popolari, al preventivo rilascio di nulla-osta amministrativo. Invero, il giudice a quo non ha indicato nell'ordinanza i termini e i motivi della rimessione essendosi limitato ad affermare apoditticamente che il citato art. 80 «trova applicazione [....] indipendentemente dall'esistenza di mutui o contributi statali concessi in favore dell'I.A.C.P.», senza motivare in alcun modo le ragioni di tali conclusioni e senza neppure descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame.