Ordinanza 16/2007 (ECLI:IT:COST:2007:16)
Massima numero 30970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
10/01/2007; Decisione del
10/01/2007
Deposito del 26/01/2007; Pubblicazione in G. U. 31/01/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Decreto penale di condanna - Opposizione - Rimessione in termine dell'imputato in caso di mancata conoscenza del provvedimento per colpa a lui imputabile - Mancata previsione - In subordine, prevista decorrenza del termine per la proposizione di opposizione, e per la conseguente irrevocabilità del decreto, dalla mera notificazione e non dall'effettiva conoscenza di esso - Lamentata lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Necessità di nuovo esame sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Decreto penale di condanna - Opposizione - Rimessione in termine dell'imputato in caso di mancata conoscenza del provvedimento per colpa a lui imputabile - Mancata previsione - In subordine, prevista decorrenza del termine per la proposizione di opposizione, e per la conseguente irrevocabilità del decreto, dalla mera notificazione e non dall'effettiva conoscenza di esso - Lamentata lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Necessità di nuovo esame sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nonché degli artt. 461, comma 1, e 648, comma 3, cod. proc. pen., censurati, in riferimento all'art. 111, quinto comma, della Costituzione, il primo, nella parte in cui non prevede la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale nel caso in cui la mancata conoscenza effettiva del provvedimento sia dovuta a colpa del destinatario, il secondo e il terzo, nella parte in cui fanno decorrere i termini per l'opposizione e per la conseguente irrevocabilità del decreto penale dalla mera notificazione del provvedimento e non già dall'effettiva conoscenza di esso. Infatti, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 aprile 2005, n. 60, che ha modificato l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., indicando nuovi presupposti per la restituzione nel termine, ditalchè, alla luce di tale sopravvenienza normativa, che incide in modo evidente sull'oggetto del giudizio di costituzionalità, si impone una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nonché degli artt. 461, comma 1, e 648, comma 3, cod. proc. pen., censurati, in riferimento all'art. 111, quinto comma, della Costituzione, il primo, nella parte in cui non prevede la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale nel caso in cui la mancata conoscenza effettiva del provvedimento sia dovuta a colpa del destinatario, il secondo e il terzo, nella parte in cui fanno decorrere i termini per l'opposizione e per la conseguente irrevocabilità del decreto penale dalla mera notificazione del provvedimento e non già dall'effettiva conoscenza di esso. Infatti, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 aprile 2005, n. 60, che ha modificato l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., indicando nuovi presupposti per la restituzione nel termine, ditalchè, alla luce di tale sopravvenienza normativa, che incide in modo evidente sull'oggetto del giudizio di costituzionalità, si impone una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 175
co. 2
codice di procedura penale
n.
art. 461
co. 1
codice di procedura penale
n.
art. 648
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 5
Altri parametri e norme interposte