Ordinanza 18/2007 (ECLI:IT:COST:2007:18)
Massima numero 30972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  10/01/2007;  Decisione del  10/01/2007
Deposito del 26/01/2007; Pubblicazione in G. U. 31/01/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza - Indennità di mobilità - Massimale mensile determinato secondo il numero dei giorni del mese di riferimento - Lamentata violazione dei principi di parità di trattamento e di adeguatezza della prestazione previdenziale - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Posto che la norma impugnata non prevede alcun meccanismo di calcolo dell'indennità di mobilità ragguagliato al mese, è del tutto ragionevole il "diritto vivente" secondo cui l'indennità va corrisposta solo con riferimento alle singole giornate di effettiva disoccupazione; talché non è ingiustificata una diversità di trattamento derivante dalla determinazione del massimale mensile secondo il numero dei giorni del mese di riferimento, in quanto basata sull'articolazione del calendario comune. Né può ritenersi vulnerato il principio dell'adeguatezza della tutela previdenziale, sia in considerazione della assoluta modestia delle differenze economiche dell'indennità di mobilità poste a raffronto in conseguenza dell'uno o dell'altro criterio di computo, sia in relazione al fatto che l'indennità di mobilità è di gran lunga maggiore dell'indennità ordinaria di disoccupazione.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/1991  n. 223  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte