Lavoro (rapporto di) - Dipendenti di imprese di navigazione aerea - Assistenti di volo - Diritti derivanti dal contratto di lavoro - Prescrizione biennale - Decorrenza dallo sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto e non già in costanza di esso - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento rispetto al lavoro comune - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, in caso di rapporto di lavoro con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non dalla cessazione dello stesso. Infatti, non risultano profili diversi di censura rispetto a quelli già valutati con la sent. n. 354/2006, che ha dichiarato non fondata la medesima questione, in quanto la ratio della norma affonda le sue radici nelle caratteristiche tipiche del contratto con il personale di volo, connesse al momento genetico del rapporto e alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa, che giustificano le differenze di regime rispetto al lavoro comune.
- V., citata, sentenza n. 354/2006.