Sentenza 21/2007 (ECLI:IT:COST:2007:21)
Massima numero 30977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  22/01/2007;  Decisione del  22/01/2007
Deposito del 02/02/2007; Pubblicazione in G. U. 07/02/2007
Massime associate alla pronuncia:  30975  30976


Titolo
Lavoro e occupazione - Norme della Regione Sardegna - Coinvolgimento delle Università, insieme ad altri soggetti, nel sistema regionale dei servizi per il lavoro - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio dell'autonomia delle Università - Previsione di un obbligo e non già di una mera facoltà - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e), della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20, sollevata in riferimento all'art. 33, sesto comma, della Costituzione. Premesso che, secondo l'art. 5, commi 3 e 4, l'accreditamento delle università non viene attribuito d'ufficio ma costituisce esplicazione dell'autonomia delle stesse, che possono chiederlo o meno, il loro coinvolgimento nel sistema dei servizi per il lavoro non si configura come adempimento di un obbligo, ma come mera facoltà di partecipazione ai detti organi regionali.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  05/12/2005  n. 20  art. 5  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  05/12/2005  n. 20  art. 5  co. 3

legge della Regione autonoma Sardegna  05/12/2005  n. 20  art. 8  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 6

Altri parametri e norme interposte