Sentenza 22/2007 (ECLI:IT:COST:2007:22)
Massima numero 30978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  22/01/2007;  Decisione del  22/01/2007
Deposito del 02/02/2007; Pubblicazione in G. U. 07/02/2007
Massime associate alla pronuncia:  30979  30980  30981  30982  30983


Titolo
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Dedotta disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Richiesta di intervento sul trattamento sanzionatorio riservato alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Sollecito al legislatore volto al riequilibrio dei trattamenti sanzionatori in materia.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore. Secondo i rimettenti la norma determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie assimilabili: tra le norme assunte come tertia comparationis, un primo gruppo di casi è costituito da condotte di inottemperanza a provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, in relazione ai quali non è rinvenibile la finalità che il legislatore intende perseguire con la norma censurata, ossia il controllo dei flussi migratori e la disciplina dell'ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio, problema che implica valutazioni di politica legislativa non riconducibili a mere esigenze generali di ordine pubblico: pertanto, la comparazione con dette norme non può essere rivolta a rilevare ingiustificate disparità di trattamento, poiché alla Corte non è consentito trasporre sanzioni penali da una fattispecie ad un'altra in esito ad un'inammissibile scelta fra quelle che potrebbero presentare una qualche affinità. Analogamente è a dirsi per la comparazione con le altre norme contenute nello stesso testo unico sull'immigrazione: il sindacato può investire le pene scelte dal legislatore solo in caso di palese violazione del canone della ragionevolezza, mentre laddove non si riscontri una sostanziale identità tra le fattispecie prese in esame ma solo, come nella specie, una sproporzione sanzionatoria rispetto a condotte più gravi, un intervento di riequilibrio del giudice delle leggi non potrebbe in alcun modo rimodulare le sanzioni previste dalla legge, senza sostituire la propria valutazione a quella del legislatore. Ciò non esime, peraltro, la Corte dal rilevare l'opportunità di un sollecito intervento del legislatore, volto ad eliminare gli squilibri e le disarmonie del quadro normativo in materia di sanzioni penali per l'illecito ingresso o trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato.

- Sulla sindacabilità delle scelte legislative in materia di pene solo in caso di violazione del canone di ragionevolezza v., citate, ex plurimis, sentenze n. 325/2005, n. 364/2004 e ordinanza n. 158/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

decreto-legge  14/09/2004  n. 241  art. 1  co. 

legge  12/11/2004  n. 271  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte