Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Dedotta lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Necessario apprezzamento in concreto dell'offensività delle condotte sanzionate - Richiesta di intervento sul trattamento sanzionatorio riservato alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Sollecito al legislatore per un intervento volto al riequilibrio dei trattamenti sanzionatori in materia.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore. Secondo i rimettenti la norma sarebbe intrinsecamente irragionevole per l'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al rapporto di proporzionalità necessaria tra gravità del disvalore sociale del fatto ed entità delle sanzioni: i giudici, però, hanno censurato la misura delle pene indipendentemente dalla restrizione dell'ambito applicativo che, nell'apprezzamento della concreta offensività delle condotte sanzionate, deve essere operata in via interpretativa, attraverso il ruolo che, nell'economia della fattispecie, è chiamato a svolgere il requisito negativo espresso dalla formula "senza giustificato motivo". Inoltre, la Corte non può procedere ad un nuovo assetto delle sanzioni penali stabilite dal legislatore, giacché mancano nel quadro normativo in subiecta materia precisi punti di riferimento che possano condurre a soluzioni costituzionalmente obbligate. Ciò non esime, peraltro, la Corte dal rilevare l'opportunità di un sollecito intervento del legislatore, volto ad eliminare gli squilibri e le disarmonie del quadro normativo in materia di sanzioni penali per l'illecito ingresso o trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato.
- Sul ruolo del requisito negativo espresso dalla formula "senza giustificato motivo", v., citate, sentenza n. 5/2004 e ordinanze n. 386/2006, n. 302 e n. 80/2004.