Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Lamentato irragionevole perseguimento di finalità processuali attraverso la previsione di un trattamento sanzionatorio compatibile con l'adozione di una misura cautelare coercitiva - Denunciata lesione del principio della finalità rieducativa della pena e della libertà di circolazione - Inammissibilità di un intervento manipolativo sulla entità delle pene fissate dal legislatore - Superfluità dell'esame delle ulteriori censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 16 e 27 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore. Infatti, la inammissibilità di un intervento manipolativo del giudice delle leggi sull'entità delle pene fissate dal legislatore rende superflua una disamina del merito delle censure prospettate sotto profili diversi, in quanto ogni conclusione cui la Corte potrebbe giungere incontrerebbe il medesimo ostacolo.