Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio - Denunciata irragionevolezza e lamentata lesione della libertà personale dell'imputato - Questione proposta su un quadro normativo ipotetico derivante dalla eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio massimo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore, poiché la previsione dell'arresto, posta l'asserita illegittimità della pena edittale pari nel massimo a quattro anni di reclusione, necessaria per l'applicazione di misura coercitiva, contrasterebbe con gli artt. 2, 3, 13 e 27 Cost.: infatti, la questione, costruita sulla pretesa illegittimità della norma che fissa in quattro anni il valore edittale massimo per il delitto de quo, è interamente fondata su un quadro normativo ipotetico, dato dal superamento, per effetto di una eventuale sentenza di accoglimento, dell'attuale regime di applicabilità di una misura cautelare coercitiva dopo l'arresto, così difettando già sul piano della rilevanza.
- V., citata, sentenza n. 223/2004.