Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio - Denunciata irragionevolezza e lamentata lesione della libertà personale dell'imputato - Carenza di motivazione sul denunciato contrasto con i parametri evocati - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per carenza assoluta di motivazione sulle ragioni di contrasto con i parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore: infatti, non vi sono argomentazioni che giustifichino una comparazione, tra norme concernenti misure cautelari, condotta sul solo piano della offensività piuttosto che su quello, più ampio, delle complessive esigenze che possono essere assicurate con le misure in questione.