Sentenza 25/2007 (ECLI:IT:COST:2007:25)
Massima numero 30989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
24/01/2007; Decisione del
24/01/2007
Deposito del 06/02/2007; Pubblicazione in G. U. 07/02/2007
Titolo
Sanità pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa e sottrazione delle relative controversie alla cognizione del giudice ordinario competente per materia e per territorio - Denunciata indebita legislazione regionale in materia processuale, nonché in materia finanziaria e non strettamente sanitaria - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa e sottrazione delle relative controversie alla cognizione del giudice ordinario competente per materia e per territorio - Denunciata indebita legislazione regionale in materia processuale, nonché in materia finanziaria e non strettamente sanitaria - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre del 2002, n. 20, introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, censurato in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione. Invero, l'ordinanza di rimessione è carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, posto che nella medesima non vi è alcun cenno alla problematica - da esaminare in via preliminare e derivante dalla applicazione nel giudizio principale, in virtù del rinvio operato dall'art. 201 della legge fallimentare, dell'art. 52, comma secondo, della medesima legge - della possibilità per il giudizio di proseguire in sede contenziosa ordinaria; possibilità legata all'interpretazione del disposto (previgente) dell'art. 95, comma terzo, della legge fallimentare, a norma del quale «Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito».
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre del 2002, n. 20, introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, censurato in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione. Invero, l'ordinanza di rimessione è carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, posto che nella medesima non vi è alcun cenno alla problematica - da esaminare in via preliminare e derivante dalla applicazione nel giudizio principale, in virtù del rinvio operato dall'art. 201 della legge fallimentare, dell'art. 52, comma secondo, della medesima legge - della possibilità per il giudizio di proseguire in sede contenziosa ordinaria; possibilità legata all'interpretazione del disposto (previgente) dell'art. 95, comma terzo, della legge fallimentare, a norma del quale «Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
09/12/2002
n. 20
art. 11
co. 3
legge regionale
07/03/2003
n. 4
art. 43
co. 2
legge regionale
07/01/2004
n. 1
art. 32
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte