Sentenza 25/2007 (ECLI:IT:COST:2007:25)
Massima numero 30990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
24/01/2007; Decisione del
24/01/2007
Deposito del 06/02/2007; Pubblicazione in G. U. 07/02/2007
Titolo
Sanità pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa - Limitazione delle fonti finanziarie della Regione a favore delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, con esclusione della legittimazione processuale e sostanziale della Regione stessa per l'eventuale residuo passivo delle gestioni liquidatorie - Questioni prive di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.
Sanità pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa - Limitazione delle fonti finanziarie della Regione a favore delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, con esclusione della legittimazione processuale e sostanziale della Regione stessa per l'eventuale residuo passivo delle gestioni liquidatorie - Questioni prive di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1, introdotto dall'art. 31 della legge regionale n. 1 del 2004, censurati in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, comma terzo, della Costituzione. Le questioni, infatti, sono prive di rilevanza nel giudizio a quo, posto che quest'ultimo, previsto dall'art. 548 del codice di procedura civile, aveva ed ha quale suo unico possibile oggetto l'accertamento dell'esistenza di un credito della USL - soggetto passivo dell'espropriazione - nei confronti di un terzo (debitor debitoris), ditalchè il giudice investito di tale giudizio - come anche il giudice dell'esecuzione - mai avrebbe potuto, né potrebbe fare applicazione delle norme censurate, ed in particolare di quelle che delimitano o escludono la responsabilità patrimoniale della Regione per i debiti delle USL.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1, introdotto dall'art. 31 della legge regionale n. 1 del 2004, censurati in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, comma terzo, della Costituzione. Le questioni, infatti, sono prive di rilevanza nel giudizio a quo, posto che quest'ultimo, previsto dall'art. 548 del codice di procedura civile, aveva ed ha quale suo unico possibile oggetto l'accertamento dell'esistenza di un credito della USL - soggetto passivo dell'espropriazione - nei confronti di un terzo (debitor debitoris), ditalchè il giudice investito di tale giudizio - come anche il giudice dell'esecuzione - mai avrebbe potuto, né potrebbe fare applicazione delle norme censurate, ed in particolare di quelle che delimitano o escludono la responsabilità patrimoniale della Regione per i debiti delle USL.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
07/03/2003
n. 4
art. 43
co. 3
legge della Regione Puglia
07/01/2004
n. 1
art. 32
co. 2
legge della Regione Puglia
14/01/1998
n. 1
art. 6
co. 2
legge regionale
07/01/2004
n. 1
art. 31
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte